Federazione Italiana degli agenti e dei distributori della moda e dello sport

Statuto

Statuto della Federazione Nazionale di Categoria “Assomoda Confcommercio Imprese per l’Italia”

Statuto Assomoda (PDF - 386 KB)

 

ISTITUZIONE E FINALITA’

1. È costituita, ai sensi dell’art. 39 della Costituzione, la “Federazione Nazionale di Categoria Assomoda - Confcommercio Imprese per l’Italia” denominata in breve “Assomoda. 

2. La Federazione è l’espressione unitaria dei soggetti imprenditoriali, professionali e dei lavoratori autonomi con sede o unità locali in Italia che, in qualità di agenti, rappresentanti e distributori e in qualità di Associazioni di agenti, rappresentanti e distributori, operano nell’ambito del settore moda e sport, nello specifico nell’abbigliamento, calzature, accessori, pellicceria e articoli sportivi. 

3. L’Associazione ha sede a Milano e la sua durata è illimitata. 

4. La Federazione aderisce a Confcommercio – Imprese per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza (di seguito, in forma abbreviata “Confcommercio Milano”), ai sensi dell’art. 4 del relativo Statuto, nel cui ambito è costituita ed opera, accettandone lo Statuto, il relativo Codice Etico, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale di Confcommercio Milano.

4-bis La Federazione per il tramite di Confcommercio Milano, appartiene al sistema della “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo” (denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”), ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali.

5. La Federazione, inoltre, accetta le norme in materia di recesso ed esclusione, nomina di un delegato e commissariamento di cui rispettivamente agli artt.li 13 e 17 dello Statuto di Confcommercio Milano.
6. La Federazione, ai sensi dell’art. 51 dello Statuto di Confcommercio Milano, si impegna ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione e prende atto che il logo e la denominazione confederali sono marchi registrati di proprietà di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e che la loro adozione ed utilizzazione è riservata alle associazioni/federazioni aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza ai sistemi Confcommercio Milano e confederale. 
7. La Federazione non ha fini di lucro, è dotata di autonomia statutaria, finanziaria e patrimoniale e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad enti ed organizzazioni aventi finalità in armonia con i propri scopi sociali e con gli indirizzi generali di Confcommercio Milano. 

1. La Federazione, nell’interesse generale dei soggetti rappresentati e in conformità con gli indirizzi di Confcommercio Milano:

    1. rappresenta e tutela, nel proprio ambito di operatività nazionale gli interessi economici, morali, sociali e professionali degli operatori di cui all’art. 1, comma 2, del presente Statuto, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti, organismi e/o soggetti istituzionali, sociali, politici, individuali e collettivi, pubblici e privati con riguardo alle politiche di carattere generale;
    2. favorisce le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
    3. designa e nomina, d’intesa con Confcommercio Milano e nell’ambito della propria competenza territoriale, i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nei quali la rappresentanza collettiva unitaria degli associati sia richiesta o ammessa;
    4. assicura agli associati, collettivamente ed individualmente, anche avvalendosi eventualmente delle strutture e dei servizi di Confcommercio Milano, assistenza e consulenza in materia di contratti di lavoro e relazioni sindacali, assistenza e consulenza in materia tecnico-legale, tecnico-fiscale, tecnico-amministrativa e contabile, tecnico-finanziaria, tecnico-sanitaria, commercio internazionale, nonché servizi di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli associati stessi;
    5. cura direttamente o anche avvalendosi delle strutture e dei servizi centrali di Confcommercio Milano, la formazione, l’informazione e l’aggiornamento continuo professionale e generale degli associati e pone in essere ogni iniziativa necessaria, opportuna o utile per la promozione, lo sviluppo e la crescita della qualità ed efficienza aziendale e professionale;
    6. esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri o di Confcommercio Milano e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto, con lo Statuto di Confcommercio Milano e con quello confederale;
    7. favorisce e promuove la crescita e lo sviluppo complessivo di Confcommercio Milano e del sistema confederale;
    8. collabora, previa intesa con Confcommercio Milano, con gli Enti Organizzatori per la realizzazione delle manifestazioni fieristiche di settore;
    9. favorisce, d’intesa con gli altri livelli del Sistema Confederale, la costituzione e il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative e operative;
    10. può organizzarsi in maniera decentrata sul territorio, costituendo aggregazioni di Imprese Associate sotto forma di Comitati di Rappresentanza a livello interprovinciale, regionale, interregionale o associazioni provinciali e/o regionali, in accordo con “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e con i diversi livelli regionali e provinciali del Sistema Confederale eventualmente interessati.

SOCI

1. Sono Soci effettivi della Federazione, agenti, rappresentanti, distributori, Associazioni, su tutto il territorio nazionale di cui all’art. 1, comma 2, del presente Statuto.

2. Detti soggetti devono svolgere un’attività che non contrasti con gli scopi della Federazione, di Confcommercio Milano e di Confcommercio-Imprese per l’Italia. 

3. I Soci effettivi hanno diritto di voto e possono assumere cariche negli organi di rappresentanza della Federazione.

4. Sono Soci partner le persone fisiche o giuridiche, che condividono i propositi della Federazione e vogliono offrire servizi in convenzione agli associati della stessa.

    1. Al Socio partner è precluso il diritto di voto attivo e passivo nonché l’assunzione di cariche negli organi di rappresentanza della Federazione;
    2. I Soci partner hanno diritto di usufruire di tutte le attività associative previste di volta in volta dagli accordi di partnership.

5. I Soci effettivi e partner che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, o che comunque si trovino in posizione debitoria verso la Federazione, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi ne usufruire delle attività previste dagli accordi di partnership.

6. Le imprese individuali partecipano alla Federazione in persona del titolare. Le società e le Associazioni partecipano alla Federazione in persona del legale rappresentante.

7. Ogni impresa, attività professionale e lavoratore autonomo, con sede o unità locali nel territorio di competenza della Federazione, entra comunque a far parte del sistema associativo, in qualità di partecipante, attraverso l’applicazione dei contratti e accordi collettivi di cui all’art. 10, comma 4 dello Statuto di Confcommercio- Imprese per l’Italia.

1. Per aderire alla Federazione occorre presentare domanda di ammissione alla sua Segreteria. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo.

2. La domanda deve contenere:

    • la dichiarazione esplicita di accettazione del presente Statuto, di eventuali regolamenti ad esso collegati, dello Statuto di Confcommercio Milano e del relativo Codice Etico, come dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di Confcommercio Milano, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali;
    • l’impegno a comunicare alla Federazione le variazioni inerenti la propria posizione relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, nonché delle eventuali modifiche inerenti lo svolgimento dell’attività;
    • l’impegno alla corresponsione, nei termini previsti, dei contributi associativi secondo le delibere del Sistema e le modalità individuate dallo stesso Sistema per la riscossione;
    • la prestazione del consenso al trattamento, per finalità associative, dei dati personali ai sensi della normativa sulla privacy;
    • la visura camerale.

3.  Il Consiglio Direttivo ha facoltà di rigettare la domanda di adesione e contro l’eventuale mancata accettazione è ammesso ricorso, entro 20 giorni dalla relativa comunicazione, al Collegio dei Probiviri della Federazione.

1. L’adesione ha durata per l’anno in corso e per l’anno successivo, rinnovandosi tacitamente alla scadenza, di biennio in biennio, salvo disdetta da darsi tre mesi prima di ciascuna scadenza.

2. L’adesione alla Federazione o a qualunque organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la qualifica di associato e la titolarità del rapporto associativo e comporta l’accettazione del presente Statuto, dello Statuto di Confcommercio Milano e del relativo Codice Etico, come dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di Confcommercio Milano, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi Confederali.

3. I soggetti associati alla Federazione costituiscono la compagine associativa del Sistema Confcommercio Milano e Confederale.

4. L’associato in regola con il pagamento dei contributi associativi, ha il diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto, di fruire delle prestazioni di assistenza, consulenza, formazione, informazione e di ogni altro servizio erogato dalla Federazione, di proporsi per le cariche sociali, di parola e di voto in assemblea. Di conseguenza, l’associato che non sia in regola con il pagamento dei contributi associativi, in corso e/o pregressi, e che comunque si trovi in posizione debitoria verso la Federazione, non può esercitare i rispettivi diritti associativi.

5. Ciascun operatore acquista lo status di associato della Federazione attraverso l’adesione ad una delle proprie componenti associative. Ciascun operatore, che entra a far parte della Federazione ai sensi del periodo precedente, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto, dallo Statuto di Confcommercio Milano e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest’ultimo, a quanto previsto all’art. 9.

6. L’associato ha il dovere di osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi, di partecipare alla vita associativa, di astenersi da ogni iniziativa che sia in contrasto con le azioni e le direttive dell’Associazione e con gli interessi collettivi degli associati e di Confcommercio Milano.

7. L’associato e in particolare, coloro che ricoprono le cariche associative, ha il dovere di osservare i Codici Etici di cui all’articolo 1 e di adempiere i compiti ad esso inerenti con lealtà, probità e diligenza.

8. La qualità di Associato e le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e irripetibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Come per gli altri livelli del sistema confederale, Federazione si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi degli operatori rappresentati.

1. La Federazione, d'intesa con Confcommercio Milano, assicura il doppio inquadramento degli Associati.

2. Il contestuale inquadramento degli associati, attraverso le Associazioni costituenti Confcommercio Milano, nell’Organizzazione a carattere generale territorialmente competente ed in quella di categoria, costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma 2 e del comma 5 dell’articolo 5, l’adesione a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno o ad essa aderente, comporta l’inquadramento dell’associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dallo Statuto di Confcommercio Milano e dallo Statuto Confederale. 

4. Eventuali controversie organizzative e contributive, connesse al doppio inquadramento tra le Associazioni costituenti Confcommercio Milano possono essere decise dal Collegio dei Probiviri di Confcommercio Milano.

1. La qualità di associato si perde:

    1. per scioglimento della Federazione;
    2. per recesso;
    3. per esclusione;
    4. per decadenza;
    5. morte dell’associato persona fisica o estinzione della società.

2. L’associato receduto, o escluso o che comunque abbia cessato di appartenere all’Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio associativo ed è tenuto al pagamento dei contributi eventualmente maturati e non corrisposti.

1. Ogni associato ha facoltà di recesso. Questo diventa operativo allo scadere del secondo esercizio finanziario o sociale successivo a quello nel corso del quale l'Associato ha comunicato l’intenzione di recedere.

2. L'Associato, che intenda rendere operativo in tempi più brevi il proprio recesso, è tenuto a corrispondere i contributi dovuti per l'esercizio in corso e per l’esercizio successivo.

1. Il Consiglio Direttivo delibera la sospensione o l'esclusione dell’associato per gravi e giustificati motivi.
Costituiscono, in ogni caso, gravi motivi:

    1. gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dagli Organi Statutari della Federazione e da Confcommercio Milano;
    2. comprovate inosservanze degli Statuti e dei relativi codici etici.

1. Il Consiglio Direttivo dichiarerà la decadenza da associato nei seguenti casi:

  1. perdita dei requisiti di ammissibilità di cui all'art.3 del presente statuto;
  2. mancato pagamento dei contributi associativi.

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio su proposta del Collegio dei Probiviri della Federazione sono:

    1. la deplorazione
    2. la sospensione
    3. la decadenza
    4. l’esclusione.

La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione temporanea alle attività degli Organi.

ORGANI ASSOCIATIVI

1. Sono Organi della Federazione:

    1. l’Assemblea
    2. il Consiglio Direttivo
    3. la Giunta
    4. il Presidente
    5. il Collegio dei Probiviri 
    6. il Collegio dei Revisori dei Conti 

1. Gli Organi sono eletti a scrutinio segreto.

2. Le cariche elettive hanno durata di cinque anni.
Esse scadono alla data dell'Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto consuntivo del quinto anno.

3. Gli eletti in organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

4. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Associato comporta automaticamente la decadenza da Presidente, da membro del Consiglio Direttivo e, da Vice Presidente o da membro della Giunta Esecutiva 

4-bis I componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici della Federazione sono operatori che fanno parte del sistema associativo della stessa eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, di quello di Confcommercio Milano e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso la Federazione.
Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto, di quello di Confcommercio Milano e di quello confederale.

5. Possono ricoprire le cariche negli Organi associativi coloro che abbiano mantenuto comportamenti pienamente aderenti ai principi e ai valori del sistema di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e del sistema Confcommercio Milano. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, nonché dell’art. 4, commi 1, 2 e 3 del Codice Etico di Confcommercio Milano, ad eccezione dei casi in cui il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; il reato è estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie.

6. Non può assumere cariche, o decade dalla carica ricoperta, chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi associativi, in corso e/o pregresse, deliberate dai competenti organi o si trovi comunque in posizione debitoria verso i pertinenti livelli del Sistema o non presenti i requisiti di cui all’art. 4 del Codice Etico di Confcommercio Milano. 

1. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, o Organo ad essa corrispondente, nonché di Segretario ricoperte nell'ambito della Federazione sono incompatibili con mandati elettivi e con incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, metropolitano, comunale, nonché con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. Attraverso delibera motivata del Consiglio Direttivo, previo espresso assenso di Confcommercio Milano, esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al superiore comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.

3. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute all’Associazione.

1. L’Assemblea della Federazione è composta dalla totalità dei soci effettivi in regola con il pagamento dei contributi associativi. I soci partner non costituiscono l’Assemblea, non hanno “diritto di voto attivo e passivo” e pertanto non possono essere computati nei quorum assembleari. Tuttavia possono assistere alle Assemblee.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare mediante apposita delega scritta da un altro componente.
3. Ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe. 

1. Le riunioni si svolgono in seduta ordinaria o straordinaria e vengono convocate dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci, previa formale comunicazione, con congruo anticipo, a Confcommercio Milano.

2. La convocazione può essere inviata, anche tramite posta elettronica all’indirizzo preventivamente comunicato dall’associato, mediante comunicazione scritta da recapitare almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza.

3. L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno, mese e anno e dell’ora dell’adunanza nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

4. In seduta ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro il 31 dicembre.

5. L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno o su domanda del Collegio dei Revisori dei Conti oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci  
Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei Revisori dei Conti o dai Soci, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. In alternativa, la convocazione avverrà ad opera del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti entro i dieci giorni successivi.

6. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con alcuni intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, nonché con tutti gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti audio-video collegati (full audio-video conference).
In tali casi, l’avviso di convocazione dell’Assemblea dovrà contenere anche l’indicazione delle modalità audio-video alternative alla partecipazione fisica dei membri, l’eventuale indicazione del suo svolgimento esclusivamente in audio-video conferenza, nonché le modalità per l’espressione dell’eventuale voto elettronico. 
Qualora l’Assemblea si svolga esclusivamente per audio-video conferenza, non occorre che il Presidente, il Segretario, o l’eventuale Notaio, si trovino nel medesimo luogo.
Qualora l’Assemblea sia stata convocata in un luogo fisico e sia stata consentita anche la partecipazione in audio-video conferenza, in detto luogo deve trovarsi almeno il Segretario verbalizzante o, qualora richiesto, il Notaio, unitamente alla o alle persone eventualmente incaricate dal Presidente per l’accertamento di coloro che intervengono di persona. 
Resta inteso che in qualunque caso, dovrà essere garantita parità di trattamento tra gli associati, e dovranno essere utilizzati dei mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto in conformità al presente statuto. 
Coloro che partecipano all’Assemblea in audio-videoconferenza e/o esprimono il loro voto in via elettronica sono considerati intervenuti all’Assemblea.

1. Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno il 50% più uno dei componenti, in persona o per delega. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti personalmente o per delega.

2. Il Presidente dell’Assemblea stabilisce di volta in volta le modalità di votazione salvo che l’Assemblea decida diversamente e salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto. 

3. A ciascun componente spetta un voto e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi. 

4. Per le modifiche statutarie è richiesta sia in prima che in seconda convocazione la presenza del 20% degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7, comma 1, lett. a) e 12, comma 1 dello Statuto Confcommercio Milano, le modifiche statutarie devono essere preventivamente comunicate a Confcommercio Milano.

5. In caso di parità di voto alle elezioni delle cariche sociali si dichiara eletto il candidato avente maggiore anzianità associativa. In caso di pari anzianità si potrà procedere mediante sorteggio.

6. Il recesso da Confcommercio Milano è deliberato dall’Assemblea con una maggioranza del 30% dei suoi componenti. La convocazione dell’Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da Confcommercio Milano, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti Confcommercio Milano e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

1. L’Assemblea, in seduta ordinaria:

    1. stabilisce gli indirizzi di politica sindacale ed associativa vincolanti per tutti gli associati;
    2. elegge ogni cinque anni Consiglio Direttivo;
    3. elegge ogni cinque anni le altre cariche associative di competenza assembleare;
    4. approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto economico finanziario consuntivo dell’esercizio precedente accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
    5. approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto economico preventivo dell’anno successivo;
    6. approva la misura dei contributi associativi nonché le modalità di corresponsione;
    7. delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

2. L’Assemblea, in seduta straordinaria:

    1. delibera sulle modifiche al presente Statuto;
    2. delibera sullo scioglimento della Federazione;
    3. delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

1. Il Consiglio è composto dal Presidente, che lo presiede, dagli eventuali Vice Presidenti e da un numero di consiglieri compreso tra 14 e 21 eletti dall’Assemblea e tali da garantire una rappresentanza proporzionata tra i settori di attività in relazione alla tipologia di servizi offerti. 

2. Su proposta del Presidente possono essere cooptati soggetti associati che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo, fino ad un massimo di cinque. Gli associati cooptati in seno al Consiglio hanno diritto di voto. 

3. Qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio eletto dall’Assemblea venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

4. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l’intero Consiglio e la Giunta, se nominata, decadono e l’Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo del Consiglio.

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno con un preavviso di almeno otto giorni, anche mediante lo strumento della posta elettronica all’indirizzo preventivamente comunicato dai suoi componenti.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e l’ordine del giorno della riunione.
In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a due giorni.

2. Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe. 

3. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la votazione sarà ripetuta e in caso di ulteriore parità la proposta si intenderà respinta 

3-bis Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con alcuni intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, nonché con tutti gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati (full audio-video conference).
In tali casi, l’avviso di convocazione dovrà contenere anche l’indicazione delle modalità audio-video alternative alla partecipazione fisica dei membri, l’eventuale indicazione dello svolgimento della riunione esclusivamente in audio-video conferenza, nonché le modalità per l’espressione dell’eventuale voto elettronico. 
Qualora la riunione si svolga esclusivamente per audio-video conferenza, non occorre che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo. 
Qualora la riunione sia stata convocata in un luogo fisico e sia stata consentita anche la partecipazione in audio-video conferenza, in detto luogo deve trovarsi almeno il Segretario verbalizzante.
Resta inteso che in qualunque caso, dovrà essere garantita parità di trattamento tra i componenti il Consiglio, e dovranno essere utilizzati dei mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto in conformità al presente statuto. 
Coloro che partecipano alla riunione in audio-videoconferenza e/o esprimono il loro voto in via elettronica sono considerati intervenuti alla riunione.

4. Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali approvati dall’Assemblea:

    1. detta i criteri di azione della Federazione anche d’intesa con Confcommercio Milano;
    2. elegge al proprio interno, ogni cinque anni, a scrutinio segreto, il Presidente della Federazione;
    3. su indicazione del Presidente elegge tra i propri Membri i componenti della Giunta;
    4. delibera sulle richieste di ammissione degli associati;
    5. predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’esercizio precedente e il conto economico preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 
    6. delibera la misura dei contributi associativi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    7. approva e modifica, previa intesa con Confcommercio Milano, eventuali regolamenti interni; 
    8. delibera su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
    9. dichiara la decadenza dalle cariche sociali;
    10. applica – su proposta del Collegio dei Probiviri, – le sanzioni di cui all’art. 11;
    11. propone a Confcommercio Milano le eventuali modifiche statutarie che dopo il relativo nulla osta potranno essere proposte all’assemblea della Federazione
    12. elegge, su proposta del Presidente, gli eventuali Vicepresidenti in numero non superiore a due, di cui, uno eventualmente vicario;
    13. esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.
    14. su proposta del Presidente, nomina e revoca il Segretario d’intesa con Confcommercio Milano.

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente della Federazione che la presiede, e fino a cinque_ membri eletti all’interno del Consiglio Direttivo, considerando anche i Vice Presidenti. 

2. La Giunta mediante preavviso in forma scritta di almeno 8 giorni anche per il tramite dello strumento della posta elettronica, all’indirizzo preventivamente comunicato dai suoi componenti, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché l'Ordine del Giorno della riunione, è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o necessario e comunque qualora lo suggeriscano motivate esigenze. 
Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con mezzi più rapidi senza la preventiva comunicazione dell'Ordine del Giorno e con un preavviso di almeno 3 giorni. 

3. Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei componenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

4. La Giunta:

    1. coadiuva il Presidente nell'attuazione delle linee politiche e programmatiche stabilite dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo; 
    2. adotta, in caso di indifferibilità ed urgenza che non consentano la regolare convocazione dell’organo preposto, i provvedimenti
    3. di competenza del Consiglio Direttivo riferendone alla prima adunanza per la convalida del proprio operato;
      provvede alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti dell’Associazione in Consessi, Enti e Commissioni.

5. Le riunioni della Giunta possono svolgersi anche con alcuni intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, nonché con tutti gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati (full audio-video conference).
In tali casi, l’avviso di convocazione dovrà contenere anche l’indicazione delle modalità audio-video alternative alla partecipazione fisica dei membri, l’eventuale indicazione dello svolgimento della riunione esclusivamente in audio-video conferenza, nonché le modalità per l’espressione dell’eventuale voto elettronico. 
Qualora la riunione si svolga esclusivamente per audio-video conferenza, non occorre che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo. 
Qualora la riunione sia stata convocata in un luogo fisico e sia stata consentita anche la partecipazione in audio-video conferenza, in detto luogo deve trovarsi almeno il Segretario verbalizzante.
Resta inteso che in qualunque caso, dovrà essere garantita parità di trattamento tra i componenti della Giunta, e dovranno essere utilizzati dei mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto in conformità al presente statuto.
Coloro che partecipano alla riunione in audio-videoconferenza e/o esprimono il loro voto in via elettronica sono considerati intervenuti alla riunione.

1. Ogni associato, in presenza dei requisiti previsti nel presente Statuto, nonché nello Statuto e nel codice etico di Confcommercio Milano, può essere eletto Presidente. 

2. Il Presidente può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto.

3. Dopo l’espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi nell’organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), quest’ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

4. Il Presidente rappresenta la Federazione ad ogni effetto di legge e statutario, ha poteri di firma che può delegare.

1. Il Presidente, inoltre:

    1. dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi collegiali, adottando i provvedimenti necessari al conseguimento dei fini sociali;
    2. convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta;
    3. ha facoltà, su espressa delega di Confcommercio Milano e conformemente alle indicazioni della medesima, di agire e resistere in giudizio e, a tal fine, nominare avvocati;
    4. può conferire, incarichi professionali, occasionali e continuativi, di cui riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo;
    5. può sostituirsi alla Giunta ed al Consiglio Direttivo nei casi di indifferibilità e urgenza riferendo, alla prima adunanza utile, sui provvedimenti assunti, per la loro ratifica;
    6. può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi e che si rendano necessari nell’interesse delle finalità dell’Associazione;
    7. può proporre al Consiglio la nomina fino ad un massimo di 2 Vice Presidenti di cui uno vicario;
    8. attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati da Confcommercio Milano, propone al Consiglio la nomina del Segretario;
    9. propone al Consiglio la revoca del Segretario.

2. Il Presidente in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente Vicario se nominato, in alternativa dal Vice Presidente con maggior anzianità di servizio.

3. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vicepresidente Vicario nominato o il Consigliere più anziano di età, ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca il Consiglio Direttivo che provvede all’elezione del nuovo Presidente entro 60 giorni dalla vacanza. Il mandato del nuovo Presidente verrà a scadenza al termine del mandato in corso degli altri Organi.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da n. 5 membri, di cui N. 3 effettivi e N. 2 supplenti, eletti dall’Assemblea anche fra i non soci; i membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

2. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente che deve essere iscritto all’Albo dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i..

3. Il Collegio dei Revisori:

    1. controlla la regolare tenuta della contabilità;
    2. controlla la corrispondenza del rendiconto economico e finanziario consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;
    3. redige la relazione sul rendiconto economico e finanziario consuntivo da presentare all’Assemblea; 

4. Può partecipare senza diritto di voto alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio.

5. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica elettiva negli Organi Statutari dell’Associazione.

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da N.5 membri, N 3 effettivi e N. 2 supplenti, eletti dall’Assemblea anche fra i non soci; i membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

2. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente.

3. Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
4. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l’applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.

5. In particolare il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente.

6. La carica di Probiviro è incompatibile con qualunque altra carica elettiva negli Organi Statutari dell’Associazione.

7. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

8. Nel caso di assenza o inerzia dell’organo è possibile deferire la questione al Collegio dei Probiviri di Confcommercio Milano.

9. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

 

1. Il Segretario, nominato da Confcommercio Milano, è responsabile dell’attività organizzativa e del regolare funzionamento degli uffici, dei servizi dell’Associazione, della conservazione dei documenti, della organizzazione del personale e risponde al Segretario Generale di Confcommercio Milano.
Il Segretario è il responsabile della segreteria degli Organi associativi.

2. Egli coadiuva il Presidente e gli organi collegiali nell’espletamento del loro mandato e partecipa alle riunioni degli stessi organi a titolo consultivo assumendone le funzioni di segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio.

3. Il segretario, inoltre, opera il monitoraggio costante dello sviluppo associativo sul territorio, riferendone periodicamente al Segretario Generale di Confcommercio Milano.

4. L’incarico di Segretario è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del Sistema, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Amministrazione

1. Il patrimonio è costituito da beni mobili, immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso della Federazione.

2. Le entrate della Federazione sono rappresentate da:

    • contributi associativi ordinari;
    • contributi ed erogazioni derivanti da soggetti del sistema confederale, nonché contributi ed entrate derivanti da Autorità ed Enti
    • pubblici e privati;
    • contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi;
    • proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
    • contributi associativi straordinari;
    • contributi associativi suppletivi; 
    • oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore dell’associazione e beni ad essa devoluti a qualsiasi titolo;
    • beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso della stessa associazione;
    • proventi vari.

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio direttivo deve depositare presso la sede associativa il rendiconto economico e finanziario almeno otto giorni prima di quello fissato per ciascuna Assemblea convocata rispettivamente per l’approvazione del rendiconto consuntivo e per l’approvazione di quello preventivo.

3. Entrambi i rendiconti economici e finanziari devono essere approvati dall’Assemblea degli associati nei termini previsti dal presente Statuto.

4. È fatto divieto alla Federazione di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5. La Federazione si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

1. Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria, con il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

2. La stessa assemblea con le medesime maggioranze provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità della liquidazione.

3. In caso di scioglimento della Federazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra Associazione/Federazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

1. La Federazione può, con il consenso di Confcommercio Milano, scegliere di essere amministrata da quest'ultima al fine di rafforzarne la solidità economico-patrimoniale, la visibilità, l'immagine e l'integrazione nel sistema organizzativo dell'Associazione stessa, anche insediandosi presso le strutture di Confcommercio Milano.

2. In tal caso la Federazione assumerà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 46 dello Statuto di Confcommercio Milano, la qualifica e lo status di Federazione  amministrata e gli articoli  12, comma 1, lett. f); 13, comma 2, secondo alinea; art. 16, comma 5 con riguardo al Collegio dei Revisori dei Conti;18, comma 1, lett.re d) ed e); 20, comma 4, lett. e) e h); 23, comma 1, lett. d); 24; 28, commi 2 e 3 del presente Statuto non troveranno applicazione fintanto che perdureranno tale qualifica e tale status.
Qualora la Federazione assuma, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 46 dello Statuto di Confcommercio Milano, la qualifica e lo status di Federazione amministrata, gli artt. 18, comma 1, lett. f) e 20, comma 4 lett. f) del presente Statuto, si applicano nel solo caso in cui vengano proposti contributi associativi in misura superiore a quelli deliberati dall’Assemblea di Confcommercio Milano per le sue Associazioni aderenti in regime amministrato.

NORME DI CHIUSURA

1.  Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente statuto si applicheranno le norme dello Statuto Confcommercio di Milano e dello Statuto Confederale, in quanto compatibili, ed in mancanza le norme in materia vigenti.

Statuto Assomoda (PDF - 386 KB)