Federazione Italiana degli agenti e dei distributori della moda e dello sport

Accordo economico collettivo

Il contratto di agenzia e rappresentanza commerciale tra le case mandanti (“ditte”) e gli agenti e rappresentanti di commercio è disciplinato dalle norme contenute nell’Accordo Economico Collettivo – AEC sottoscritto da Confcommercio con le associazioni più rappresentative degli agenti.

Ai sensi dell’AEC e del Codice civile, indipendentemente dalla qualifica o denominazione utilizzata dalle parti:

  1. è “agente di commercio” chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona;
  2. è “rappresentante di commercio” chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.

L’agente o rappresentante esercita la sua attività in forma autonoma ed indipendente, nell’osservanza delle istruzioni impartite dal preponente senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati.

AEC - 16 Febbraio 2009 (PDF - 1540 KB)

AEC - Accordo 29 Marzo 2017 (PDF - 306 KB)

Codice civile (PDF - 20 KB)