Il contratto di agenzia e rappresentanza commerciale tra le case mandanti (“ditte”) e gli agenti e rappresentanti di commercio è disciplinato dalle norme contenute nell’Accordo Economico Collettivo – AEC sottoscritto da Confcommercio con le associazioni più rappresentative degli agenti.
Ai sensi dell’AEC e del Codice civile, indipendentemente dalla qualifica o denominazione utilizzata dalle parti:
- è “agente di commercio” chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona;
- è “rappresentante di commercio” chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.
L’agente o rappresentante esercita la sua attività in forma autonoma ed indipendente, nell’osservanza delle istruzioni impartite dal preponente senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati.
AEC - 16 Febbraio 2009 (PDF - 1540 KB)