Federazione Italiana degli agenti e dei distributori della moda e dello sport

Codice deontologico

Disposizioni preliminari e princìpi generali

Assomoda è la Federazione nazionale agenti e/o rappresentanti della moda alla quale aderiscono le Associazioni territoriali, regionali e/o interregionali, nonché quelle estere a carattere nazionale e/o locale, i cui iscritti siano società e soggetti professionali che svolgono attività di agenti e rappresentanti di commercio nei settori abbigliamento, tessile, pelletteria, calzature ed accessori.
Con il presente Codice Deontologico dell’agente e rappresentante moda, Assomoda persegue le seguenti finalità:

  • Impegnare i propri associati all’osservanza di precise regole di comportamento;
  • sviluppare e consolidare la professionalità degli agenti e rappresentanti della moda nonché la qualità del servizio da essi prestato.

Nello svolgimento della propria attività gli agenti e/o rappresentanti della moda si attengono alle norme civili, penali e amministrative, nonché alle disposizioni del presente Codice e agli usi eventualmente esistenti per il settore.

Gli agenti e/o rappresentanti della moda osservano, nello svolgimento dei propri compiti professionali, i princìpi di lealtà, probità, correttezza e trasparenza nei confronti di tutti i soggetti, pubblici e privati, con cui entrano in relazione, siano essi clienti, preponenti, colleghi, concorrenti o terzi. Gli agenti e/o rappresentanti della moda devono, inoltre, svolgere la loro attività con competenza e professionalità.

Gli agenti e/o rappresentanti della moda si impegnano a non assumere incarichi qualora abbiano conoscenza dell’esistenza di un medesimo rapporto contrattuale in atto, in esclusiva, tra la preponente e un collega. Gli agenti e/o rappresentanti della moda si impegnano, altresì, a non intervenire, in modo subdolo e/o fraudolento, nelle trattative in corso tra l’azienda e un collega.

Il Consiglio Direttivo di Assomoda provvede all’aggiornamento delle disposizioni del presente Codice e alla successiva divulgazione delle modifiche eventualmente apportate.

Un collegio di valutazione verifica il possesso, da parte degli agenti e/o rappresentanti della moda che presentano richiesta di iscrizione all’Associazione, dei requisiti di moralità, competenza e professionalità necessari ai fini dell’accettazione della richiesta. Viene valutata favorevolmente l’attestazione, fatta da due o più iscritti, dei suddetti requisiti posseduti dal richiedente eventualmente introdotto dai medesimi iscritti. Il collegio di valutazione è costituito da 3 membri nominati dal Consiglio Direttivo Assomoda.

L’iscrizione ad Assomoda comporta l’automatica adesione al presente Codice. Del contenuto del Codice l’agente e/o rappresentante di moda è messo adeguatamente a conoscenza all’atto stesso dell’iscrizione. Lo Statuto di Assomoda, a cui è allegato il Codice, ne sanziona le violazioni.

Gli associati svolgono la loro attività nel rispetto della L. 675/96, di tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali, raccogliendo i dati e le informazioni in modo lecito e corretto. Gli associati non elaborano dati e informazioni al fine di costituire archivi di dati sensibili, anche solo potenzialmente discriminatori di persone o di altri soggetti, in particolare quelli riguardanti l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. Gli agenti e/o rappresentanti della moda adottano le misure necessarie, di volta in volta, in considerazione del tipo di elaborazione e delle conoscenze informatiche, alla protezione dei dati e delle informazioni in loro possesso. Gli agenti e/o rappresentanti della moda si impegnano ad evitare e a prevenire con diligenza eventuali violazioni da parte dei propri collaboratori. Gli agenti e/o rappresentanti della moda procedono alla cancellazione dei dati in loro possesso qualora i medesimi siano divenuti obsoleti o non siano più utilizzabili per il fine perseguito nel reperirli.

Obblighi riguardanti i rapporti con le preponenti, con i collaboratori e con la clientela

SEZIONE I - Rapporti con le preponenti

Gli agenti e/o rappresentanti associati si impegnano al rispetto del principio di buona fede, nonché dell’obbligo di attenersi, nell’adempimento dell’incarico loro affidato, alle istruzioni impartite dalla preponente e di tutelarne gli interessi. È fatta in ogni caso salva la piena autonomia operativa e di tale autonomia le preponenti tengono normalmente conto nell’impartire le istruzioni.

Stante il carattere strettamente personale dell’incarico, l’agente e/o rappresentante che lo ha assunto si asterrà dal trasferirlo ad altri senza il consenso della società preponente.

Gli agenti e/o rappresentanti associati sono tenuti all’obbligo di astensione da comportamenti che possano rientrare tra quelli definiti quali atti di concorrenza sleale dall’articolo 2598 del codice civile. Gli stessi possono compiere raffronti con i servizi offerti da agenti e/o rappresentanti concorrenti, purché le comparazioni si basino su criteri di verità ed oggettività. Qualora abbiano accettato un incarico insieme a colleghi del settore, gli agenti e/o rappresentanti della moda sono tenuti a collaborare reciprocamente, ispirandosi a princìpi di lealtà e correttezza, col solo scopo di soddisfare al massimo le richieste del cliente.

Le proposte d’ordine devono essere redatte in modo chiaro e devono contenere tutte le indicazioni necessarie ai fini della relativa esecuzione.

L’incasso delle somme da parte dell’agente e/o rappresentante, per conto della preponente, è subordinato al conferimento espresso, da parte di quest’ultima, del relativo incarico. In mancanza del suddetto conferimento, l’agente e/o rappresentante dovrà rimettere immediatamente alla preponente quanto eventualmente incassato, essendo esclusa normalmente la possibilità di effettuare trattenute o compensazioni a qualsiasi titolo.

L’agente ha il dovere di conservare in buono stato i campionari affidatigli dalla preponente. L’agente risponderà degli eventuali danni arrecati ai campionari a causa della sua incuria.

L’agente e/o rappresentante si impegna a non divulgare, in mancanza di previo consenso scritto della preponente, informazioni, dati e documenti in suo possesso e/o dei quali sia venuto a conoscenza, che riguardino la medesima preponente e i suoi rapporti con quest’ultima.

A garanzia di una sempre maggior competenza professionale degli operatori, l’associazione si impegna ad offrire ed organizzare iniziative di formazione ed aggiornamento professionale a favore dei propri associati. Gli associati si impegnano a seguire almeno un corso di formazione all’anno.

Qualora sorgano liti o controversie tra gli aderenti e i terzi o i preponenti, i primi si impegnano a tentare di risolverle preliminarmente presso lo Sportello Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano. Qualora, invece, le liti o le controversie nascano tra gli aderenti, questi ne rimettono la soluzione al Consiglio Direttivo in sede conciliativa la cui composizione è analoga a quella del medesimo Consiglio in sede disciplinare.

SEZIONE II - Rapporti con i collaboratori

Gli agenti e/o rappresentanti della moda sono tenuti all’osservanza della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, con riferimento alla quale curano l’aggiornamento e la formazione continua propria e dei loro collaboratori.

Gli agenti e/o rappresentanti della moda vigilano sull’operato dei collaboratori in modo da accertarne la conformità ai princìpi del Codice.

Gli agenti e/o rappresentanti associati si impegnano a curare la formazione dei loro collaboratori, favorendone la partecipazione a corsi organizzati da essi stessi nonché alle iniziative promosse dall’Associazione a norma dell’art. 17.

SEZIONE III - Rapporti con i clienti

Nelle comunicazioni pubblicitarie gli agenti e/o rappresentanti della moda si attengono rigorosamente ai princìpi di veridicità, chiarezza, trasparenza e correttezza, proponendosi, con le azioni pubblicitarie, il raggiungimento delle seguenti finalità:

  • L’informazione sulle caratteristiche del prodotto;
  • L’informazione sul servizio, nonché sulle modalità e i tempi di svolgimento dello stesso;
  • L’adozione di mezzi e forme di comunicazione adeguati e facilmente accessibili;
  • La spiegazione al cliente degli effetti e delle modalità di risoluzione di ogni eventuale problema;
  • L’adeguamento del servizio offerto alle reali esigenze del cliente.

Gli agenti e/o rappresentanti della moda sono obbligati ad informare i clienti dell’esistenza, dei contenuti e degli effetti del presente Codice.

Nella promozione e nella conclusione dei contratti di vendita dei beni prodotti e/o commercializzati dalla preponente gli agenti e/o rappresentanti associati si conformano ai canoni di chiarezza e completezza e si attengono alle normative vigenti, evitando in particolare il ricorso a pratiche scorrette e l’inserimento di clausole vessatorie od inique.

Disposizioni finali

La preponente, il cliente o il collega di un agente e/o rappresentante della moda, che ritenga che questi abbia violato una o più disposizioni del presente Codice, può darne notizia, senza vincoli di forma e purché in forma non anonima, al Consiglio Direttivo Assomoda, ai fini del procedimento disciplinare. Allo scopo di facilitare le segnalazioni, Assomoda predispone un modulo standard, allegato al presente Codice, che dovrà essere compilato e spedito, a cura del denunciante, al Consiglio Direttivo di Assomoda. Lo stesso modulo sarà, altresì, messo a disposizione di chiunque lo richieda.

Le infrazioni al presente Codice da parte degli agenti e/o rappresentanti della moda, salvo ogni diverso ed ulteriore profilo di responsabilità, costituiscono violazione statutaria. Ciò comporta che, in conseguenza delle suddette infrazioni, il Consiglio Direttivo di Assomoda potrà comminare la deplorazione scritta, la sospensione (che impedisce al Socio di partecipare all’attività degli Organi Sociali), e l’espulsione. La composizione del Consiglio Direttivo, in sede disciplinare, è integrata da membri esterni ad Assomoda, scelti tra esperti del settore moda e rappresentanti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano e delle associazioni delle preponenti e dei clienti, allo scopo di garantire l’imparzialità del giudizio.

Assomoda si impegna a svolgere una costante attività di controllo sui suoi iscritti volta a garantire la corretta applicazione delle norme del presente Codice. A tal fine, il Consiglio Direttivo di Assomoda potrà valutare ed aggiornare i livelli di effettiva attuazione del Codice, adottando misure informative, eventualmente tramite sondaggi a campione effettuati tra gli stessi agenti e/o rappresentanti della moda, i clienti e le preponenti.

Assomoda si impegna, altresì, a comunicare annualmente alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano le segnalazioni pervenute al Consiglio Direttivo, i casi esaminati, il numero ed il tipo di sanzioni irrogate, le controversie risolte o ancora in corso.

L’iscrizione ad Assomoda e la conseguente accettazione, nonché l’ottemperanza al presente Codice daranno diritto ad ottenere un attestato di riconoscimento etico-professionale. La violazione grave delle disposizioni previste dal presente Codice darà luogo, oltre che alle sanzioni previste all’art. 26, al ritiro del suddetto attestato.

Il presente Codice verrà divulgato, a livello nazionale, attraverso iniziative apposite e/o di carattere generale, con l’ausilio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano e di altri partners di Assomoda che si rendessero all’uopo disponibili.